diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10993 del 14/05/2007 (Rv. 597162 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Competenza - Giudice del grado di giudizio in cui si è verificato il fatto generativo del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597162-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

La domanda ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione a provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio di primo grado deve essere proposta in detto grado di giudizio, dovendosi al fine della valutazione della tempestività della stessa avere riguardo al momento del fatto generativo del danno (cioè al momento in cui il comportamento asseritamente dannoso è stato posto in essere) e non a quello, successivo, dell'accertamento della inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato richiesto, adottato e posto in esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)