Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004 (Rv. 571408 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Regolamentazione esclusiva della responsabilità processuale - Configurabilità - Competenza funzionale del giudice della causa del merito - Sussistenza - Ammissibilità di domanda di condanna generica - Esclusione - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
L'art. 96 cod. proc. civ., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cit.. La decisione in ordine a tale responsabilità, sia per l' "an" che per il "quantum", è devoluta, in via esclusiva, al giudice a cui spetta di conoscere il merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda generica dell'attore di risarcimento danni da responsabilità aggravata per iscrizione di ipoteca giudiziale e, decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile la domanda stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)