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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4115 del 20/02/2014 (Rv. 629981 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Interessi passivi - Deducibilità - Condizioni - Sostenuti nell'esercizio di impresa o relativi ad attività o operazioni producenti ricavi concorrenti a formare il reddito d'impresa - Necessità - Disciplina ex art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Applicabilità in via alternativa - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629981-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, gli interessi passivi sono deducibili se sostenuti nell'esercizio di impresa e se si riferiscono ad attività o operazioni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa, non essendo sufficiente che tali interessi riguardino acquisizione di capitali da parte dell'impresa e siano stati da questa corrisposti, occorrendo dimostrare le ragioni giustificative delle relative operazioni di finanziamento ed il concreto impiego delle somme conseguite in attività produttive di quel reddito. Né può ritenersi alternativamente applicabile la disposizione dell'art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 597 del 1973, relativa alla deducibilità dal reddito complessivo di interessi passivi documentati, poiché la deducibilità afferente gli interessi relativi al reddito di impresa è espressamente regolata dall'art. 58, ultimo comma, del citato d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 57 com. 1 lett. C, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)