Sez. 5, Sentenza n. 14702 del 21/11/2001 (Rv. 550452 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito d'impresa - Interessi passivi - Deducibilità - Condizioni - Previsione contenuta nell'art. 75 del d.P.R. n. 917/1986 - Inerenza - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, a mente dell'art. 75 comma quinto del d.P.R. n. 917/1986, e a differenza della precedente normativa contenuta nell'art. 74 del d.P.R. n. 597/1973, sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina detta dall'art. 63 del detto d.P.R. n. 917/1986 che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 5978 art. 58, DPR 20/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)