Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3547 del 23/02/2016 (Rv. 638939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole sulla classificazione del personale - Interpretazione - Specifici profili professionali - Declaratorie generali delle singole categorie - Funzione e rilevanza rispettiva - Preminenza dei profili specifici - Configurabilità - Fattispecie relativa alle qualifiche del personale ferroviario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una domanda di superiore inquadramento aveva fatto riferimento ai profili professionali contenuti nell'Accordo sindacale del 26 luglio 1991 del personale ferroviario, più che alle declaratorie del contratto collettivo nazionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/07/1991
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)