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Sez. L, Sentenza n. 27430 del 13/12/2005 (Rv. 585665 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole sulla classificazione del personale in categorie o livelli - Interpretazione - Specifici profili professionali - Declaratorie generali delle singole categorie - Funzione e rilevanza rispettiva - Preminenza dei profili specifici - Configurabilità - Fattispecie relativa alle qualifiche del personale A.T.A.C..
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585665-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla fattispecie di adibizione a nuove mansioni in conseguenza dell'inidoneità fisica sopravvenuta del dipendente A.T.A.C., aveva fatto riferimento - per verificare se si trattasse o meno di mansioni superiori - al mansionario A.T.A.C. e non al contratto collettivo nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)