Sez. 3, Sentenza n. 16401 del 27/07/2011 (Rv. 618929 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE | Potere normativo secondario (o di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della legge n. 481 del 1995 - Integrazione dei contratti individuali di utenza - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE
Il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, si può concretare anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta sul "quando" e sul "quomodo", le quali, tramite l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive - e, dunque, derogabili dalle stesse parti - e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando invece esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che la prescrizione dell'art. 6, comma 4, della Deliberazione n. 200 del 1999 dell'A.E.E.G. - che imponeva all'esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" - avesse comportato l'integrazione del regolamento di servizio di settore esistente all'epoca della sua adozione e, di riflesso, l'integrazione dei contratti di utenza, con conseguente infondatezza dell'azione di responsabilità contrattuale esercitata dall'utente, giacché basata su clausola contrattuale inesistente).
Riferimenti normativi: Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)