Sez. 1, Sentenza n. 19531 del 29/09/2004 (Rv. 577415 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE | Ad opera del regolamento (comunale) - Ammissibilità - Fattispecie in tema di determinazione del corrispettivo spettante al Comune per la somministrazione di acqua potabile.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE
L'art. 1374 cod. civ., nel prevedere che il contratto obbliga le parti, non solo a quanto è dal medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo legge, si riferisce non solo alla legge in senso formale, ma anche al regolamento (pure comunale). (Principio espresso in fattispecie di determinazione del corrispettivo spettante al Comune per la somministrazione di acqua potabile; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che, nel silenzio del contratto, dovesse trovare applicazione la norma, prevista nell'apposito regolamento comunale, emanato dal Comune gestore del servizio, prevedente l'obbligo di ogni utenza di garantire un consumo minimo, con conseguente versamento del relativo importo, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento di detta quantità minima di consumo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1559
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)