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Sez. 2, Sentenza n. 15627 del 13/01/1989 Ud. (dep. 13/11/1989) Rv. 182523 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - VALUTAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IPOTESI LIEVE - ELEMENTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182523-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - VALUTAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IPOTESI LIEVE - ELEMENTI - FATTISPECIE.*

La valutazione della particolare tenuità del fatto ai fini dell'applicazione dell'ipotesi lieve di ricettazione va operata con riferimento a tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.. di conseguenza devesi aver riguardo al fatto inteso nella intierezza delle sue componenti oggettive e soggettive e, cioè, non solo alla qualità o all'entità del compendio della ricettazione, ma anche alle modalità dell'Azione ed ai motivi della stessa e quindi alla condotta complessiva ed alla personalità del colpevole. (nella fattispecie è stata esclusa la particolare tenuità del fatto in quanto il possesso da parte dell'imputato di numerosi documenti costituiti da patenti, carte di identità e passaporti, mostrava una notevole gravità della condotta, in considerazione anche del fatto che di alcuni di tali documenti l'imputato si era avvalso per commettere alcuni reati di insolvenza fraudolenta). (V mass n 153569).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)