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Sez. 6, Sentenza n. 7533 del 24/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184460 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184460-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INDICAZIONE.*

In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi del fatto particolarmente tenue, poiché la nozione di fatto, per il suo ampio contenuto, deve ritenersi comprensiva dell'Azione e dell'evento, occorre avere riguardo sia alla gravità del fatto-reato, da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sia al valore del bene ricettato che, se anche non è necessario che sia di speciale tenuità, come richiesto per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere, in ogni caso, di scarsa Rilevanza economica. (V mass n 182523; (V mass n 181364; (V mass n 180207; (V mass n 178440, ed ivi citate; (Conf mass n 165426, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)