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Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 04/05/1972 Ud. (dep. 03/10/1972) Rv. 121973 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DICHIARAZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL DEBITO D'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1972-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121973-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DICHIARAZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL DEBITO D'IMPOSTA.*

La contravvenzione di omessa dichiarazione dei redditi, prevista e punita dagli artt 17 e 243 DPR 29 gennaio 1958, n 645, e reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma con la scadenza del termine di presentazione della denuncia. Tuttavia il corso della prescrizione non decorre dal giorno della consumazione, bensi dalla data dell'accertamento definitivo del debito di imposta, vale a dire dal momento in cui-secondo quanto stabilisce l'art 21, ultimo capoverso, legge 7 gennaio 1929, n 4-puo avere inizio l'Azione penale.*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 17, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)