Sez. 3, Sentenza n. 8605 del 24/05/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160758 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - OMESSA PRESENTAZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL DEBITO D'IMPOSTA - CONDIZIONE PER L'AZIONE PENALE E PER LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - OMESSA PRESENTAZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL DEBITO D'IMPOSTA - CONDIZIONE PER L'AZIONE PENALE E PER LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di cui all'art. 243 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, è reato istantaneo e si consuma con la scadenza del termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la denuncia. Tuttavia la decorrenza della prescrizione non coincide con tale termine, ma con quello dell'accertamento definitivo dell'imposta, che, secondo quanto stabilito dall'art. 21 legge 7 gennaio 1929, n. 4, costituisce condizione pregiudiziale per il promuovimento dell'Azione penale. (Conf mass n 101193; (Conf mass n 116665; (Conf mass n 088607; (Conf mass n 088634; (Conf mass n 088636; (Conf mass n 121973; (Conf mass n 126556; (Conf mass n 148578).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)