Sez. L, Sentenza n. 1186 del 22/01/2016 (Rv. 638391 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assegno di invalidità - Riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato - Carattere usurante dell'impegno - Nozione - Relativo accertamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
In tema di giudizio sulla riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità e per la determinazione del carattere usurante dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato, costituisce lavoro usurante quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo in quanto sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui l'assicurato ancora dispone al momento della presentazione della domanda amministrativa, non potendo identificarsi l'usura derivante dallo svolgimento del suddetto lavoro con quella "normale", ossia dipendente non dalla protrazione dell'attività lavorativa, ma dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, aderendo acriticamente alle conclusioni inammissibilmente tratte dalla consulenza tecnica di ufficio, aveva qualificato "non usurante" l'attività di ostetrica).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 206 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)