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Sez. L, Sentenza n. 15817 del 11/11/2002 (Rv. 558405 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222 del 1984 - Attribuzione - Giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro - Criteri - Carattere usurante dell'impegno lavorativo ex legge n. 636 del 1939 - Rilevanza - Estremi.
Stato
decisa il 2002-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558405-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Il carattere usurante dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato rileva anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'indagine circa l'usura - che assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità - deve essere condotta tenendo conto che lavoro usurante è quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella "normale", dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)