Sez. 6 - 1, Sentenza n. 12072 del 29/05/2014 (Rv. 631502 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Sequestro preventivo penale - Nomina da parte del custode giudiziario di sé medesimo quale amministratore della società - Ammissibilità - Legittimazione a presentare istanza di fallimento in proprio - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Il custode giudiziario delle quote sociali, designato in sede di sequestro preventivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della proprietà del capitale ed in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il conflitto d'interessi. Ne consegue che il custode, assumendo la qualità di amministratore, è legittimato a proporre l'istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)