Sez. 3, Sentenza n. 5939 del 05/11/1980 (Rv. 409729 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - DISTRUZIONE DELLE COSE TRASPORTATE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITIMATIO AD CAUSAM - SPETTANZA AL PROPRIETARIO DELLE COSE NE MITTENTE NE DESTINATARIO DI ESSE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - DISTRUZIONE DELLE COSE TRASPORTATE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITIMATIO AD CAUSAM - SPETTANZA AL PROPRIETARIO DELLE COSE NE MITTENTE NE DESTINATARIO DI ESSE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La legittimazione ad causam per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - tra i quali quello al risarcimento del danno per la distruzione delle cose trasportate - non spetta al proprietario di queste che non sia stato ne mittente ne destinatario delle medesime, ove tali soggetti abbiano agito solo nell'interesse e per conto di detto proprietario e non anche, spendendone il nome, come mandatari con rappresentanza dello stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)