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Sez. 3, Sentenza n. 7116 del 29/08/1987 (Rv. 455266 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO NELLA DUPLICE VESTE DI MITTENTE E DESTINATARIO - PERDITA DELLE MERCI - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE EX ART. 1693 COD. CIV. NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEI BENI - ESCLUSIONE - CUSTODIA DELLE COSE TRASPORTATE - DIRITTI RELATIVI - ATTRIBUZIONE AL MITTENTE- DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1987-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455266-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO NELLA DUPLICE VESTE DI MITTENTE E DESTINATARIO - PERDITA DELLE MERCI - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE EX ART. 1693 COD. CIV. NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEI BENI - ESCLUSIONE - CUSTODIA DELLE COSE TRASPORTATE - DIRITTI RELATIVI - ATTRIBUZIONE AL MITTENTE- DESTINATARIO.*

In tema di risarcimento del danno per perdita od avaria della cosa trasportata, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., ove venga accertato che una parte ha stipulato il contratto di trasporto nella duplice veste di mittente e di destinatario, è nei suoi confronti - e non già nei confronti del proprietario del bene, che deve considerarsi terzo rispetto alla fattispecie obbligatoria - che il vettore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto, fra cui quella relativa alla custodia della cosa trasportata. (V 5133/81, mass n 415923; (V 5939/80, mass n 409729).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)