Sez. 2, Sentenza n. 3402 del 07/11/1974 (Rv. 371919 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - RIGORE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - RIGORE - LIMITI.*
Se e vero che l'attore in rivendica deve, normalmente, provare rigorosamente il proprio diritto di proprieta dimostrando che il bene rivendicato e stato da lui acquistato a titolo originario o che gli e pervenuto, attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti, da chi lo aveva acquistato a titolo originario, e altrettanto vero che il rigore di detta prova si attenua quando il convenuto deduca, a scopo difensivo, un titolo di acquisto o una situazione giuridica, che non solo non pongano in discussione ma anzi ammettano l'originaria appartenenza del bene ad un dante causa dell'attore. (Conf 2371'70, mass n 348589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)