Sez. 2, Sentenza n. 2371 del 12/11/1970 (Rv. 348589 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - RICONOSCIMENTO DI UN COMUNE DANTE CAUSA - ATTENUAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - ESTREMI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - RICONOSCIMENTO DI UN COMUNE DANTE CAUSA - ATTENUAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - ESTREMI.*
In tema di revindica l'Onere della prova della proprieta del bene revindicato spetta sempre all'attore e non e superato, ne tanto meno si sposta sul convenuto, ove questi assuma di avere un diritto proprio sul bene il rigore probatorio rimane attenuato quando attore e convenuto pongano a sostegno delle rispettive ragioni la riconosciuta originaria appartenenza del bene revindicato al comune autore, ma in tal caso il temperamento deve essere inteso nel senso che il revindicante non e piu tenuto a dimostrare l'appartenenza del bene al comune dante causa, non nel senso che egli debba considerarsi esonerato dall'Obbligo di provare che il bene formi oggetto del suo titolo di acquisto. (V 1855'68 mass 333813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)