Sez. L, Sentenza n. 6530 del 04/11/1983 (Rv. 431243 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST-CORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DEL CONTRATTO POSTCORPORATIVO PRIVO DI EFFICACIA "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST-CORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DEL CONTRATTO POSTCORPORATIVO PRIVO DI EFFICACIA "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole del contratto collettivo di lavoro postcorporativo, al quale non sia stata attribuita efficacia erga omnes, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti, non è censurabile in Sede di legittimità, ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva interpretato il quinto comma dell'art. 89 del contratto aziendale e.S.P.i. 21 maggio 1969 nel senso che tale disposizione prevede l'indennità sostitutiva del preavviso in favore del dipendente dimissionario per giusta causa). (Conf 5092/80, mass n 408950).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)