diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5092 del 04/09/1980 (Rv. 408950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTI COLLETTIVI 21 LUGLIO 1970 E 20 NOVEMBRE 1973 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1980-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTI COLLETTIVI 21 LUGLIO 1970 E 20 NOVEMBRE 1973 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo di lavoro postcorporativo e non efficace erga omnes, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volonta delle parti stipulanti, non e censurabile in Sede di legittimita, ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale, e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, e stata ritenuta insindacabile la statuizione con la quale il giudice del merito ha affermato che il premio aziendale, previsto dall'art 161 del CCNL del 21 luglio 1970, e dall'art 127 del CCNL 20 novembre 1973 per i dipendenti delle aziende commerciali, deve essere corrisposto anche sulla tredicesima mensilita e sulle mensilita supplementari). (Conf 738/79, mass n 396913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 21/07/1970 num. 161, Contr. Coll. 20/11/1973 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)