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Sez. 3, Sentenza n. 39540 del 23/05/2017 Ud. (dep. 30/08/2017) Rv. 271514 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986 - Reato di evento - Momento consumativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271514-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Il delitto contemplato dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce «chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia», è reato di evento che si consuma nel momento in cui l'indebito profitto entra nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)