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Sez. 1, Sentenza n. 5229 del 27/05/1994 (Rv. 486807 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà | Sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale - Ingiunto - Vendita dell'autoveicolo in epoca anteriore all'accertamento della violazione - Prova - Dazione - Responsabilità solidale della infrazione - Esclusione - Intestazione allo stesso dell'autovettura presso il P.R.A. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486807-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà

In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, nel caso in cui l'ingiunto provi di aver venduto l'autoveicolo in epoca anteriore all'accertamento della violazione, non può essere ritenuto responsabile in solido della infrazione, di cui all'art. 115 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ancorché la vettura al momento del fatto risultasse ancora a lui intestata presso il Pubblico registro automobilistico, poiché, avendo provato di aver perso la disponibilità del veicolo, ha con ciò stesso dimostrato di non poter più esprimere alcuna volontà in ordine all'uso dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)