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Sez. 1, Sentenza n. 21955 del 22/11/2004 (Rv. 578261 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale - Ingiunzione - Vendita dell'autoveicolo in epoca anteriore all'accertamento della violazione - Prova - Responsabilità solidale della infrazione - Esclusione - Intestazione allo stesso dell'autovettura presso il P.R.A. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578261-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la responsabilità solidale del proprietario deve essere esclusa nel caso in cui questi provi di avere venduto il veicolo in epoca anteriore all'accertamento della violazione, anche se la vettura risulti ancora a lui intestata presso il P.R.A.; l'iscrizione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. costituisce, infatti, una forma di "pubblicità notizia", finalizzata soltanto a dirimere conflitti tra più acquirenti e rappresenta, ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, una presunzione semplice contro la quale è ammessa la prova contraria.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1959 num. 990 art. 32, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)