Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020 (Rv. 657227 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto della controversia nel grado - Differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)