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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27274 del 16/11/2017 (Rv. 646423 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | - Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto della controversia nel grado - Riferimento esclusivo alla differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata a titolo di spese di lite e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646423-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum"" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)