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Sez. L, Sentenza n. 2045 del 02/04/1982 (Rv. 419904 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ARTT. 1 E 2 DEL C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SUBORDINAZIONE - MANCANZA - ACCERTAMENTO DELLE ALTRE CONDIZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419904-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ARTT. 1 E 2 DEL C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SUBORDINAZIONE - MANCANZA - ACCERTAMENTO DELLE ALTRE CONDIZIONI - IRRILEVANZA.*

Gli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959, ponendo come uno dei requisiti essenziali del rapporto disciplinato da tale contratto il vincolo di dipendenza, condizionano l'applicabilità della normativa collettiva all'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, difettando il quale ed in presenza di prestazioni rese dal giornalista in piena autonomia ed in esecuzione di una obbligazione di risultato, risulta irrilevante, ai fini di detta applicabilità, il riscontro di quegli altri caratteri della prestazione stessa, quali la continuità e la responsabilità. (V 733/76; (V 1337/75).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 1, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)