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Sez. L, Sentenza n. 709 del 04/02/1986 (Rv. 444270 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI CATEGORIA - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI RESE DAL GIORNALISTA IN PRIMA AUTONOMIA ED IN ESECUZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444270-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI CATEGORIA - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI RESE DAL GIORNALISTA IN PRIMA AUTONOMIA ED IN ESECUZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO - ESCLUSIONE.*

In tema di lavoro giornalistico la contrattazione collettiva di categoria - prevedendo il vincolo di dipendenza come indefettibile requisito essenziale del rapporto da essa disciplinato - è applicabile soltanto se risulti istaurato un rapporto di lavoro subordinato, che sussiste quando il giornalista, pur senza essere impegnato in un'attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità all'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze di informazione riguardanti uno specifico settore di sua Competenza, con responsabilità di un servizio, ossia con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli e rubriche su specifici argomenti, e con l'Obbligo di porre a disposizione dell'editore la propria opera senza che esso venga meno tra una prestazione ed un'altra; ove invece difetti il vincolo della subordinazione e si sia in presenza di prestazioni rese dal giornalista in piena autonomia ed in esecuzione di un'obbligazione di risultato, non è applicabile la suddetta contrattazione collettiva. (V 2045/82, mass n 419904; (V 1562/82, mass n 419382).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)