Sez. 1 - , Sentenza n. 27205 del 23/10/2019 (Rv. 655772 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Domanda di adeguamento o eliminazione dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio - Ammissibilità - Eccezione - Adozione di provvedimenti provvisori sull’assegno ai sensi dell’art. 4 legge n. 898 del 1970 - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell'assegno sol perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)