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Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 08/02/2012 (Rv. 621472 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Assegno di mantenimento - Circostanze sopravvenute fino al termine iniziale di efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Disanima - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621472-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

In materia di assegno di mantenimento, i mutamenti reddittuali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione, essendo queste ultime destinate alla perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)