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Sez. 3, Sentenza n. 3376 del 19/10/1968 (Rv. 336415 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - CAPITALIZZAZIONE DI RENDITA VITALIZIA - COEFFICIENTE - BASE DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336415-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - CAPITALIZZAZIONE DI RENDITA VITALIZIA - COEFFICIENTE - BASE DI APPLICAZIONE.*

Ove per la liquidazione del risarcimento del danno alla persona, di natura permanente, si stabilisca di attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la Costituzione di una rendita vitalizia pari alla perdita del reddito lavorativo sofferta si deve scegliere un coefficiente che copra l'intera ulteriore vita del soggetto, ossia quello che e proprio dell'eta di lui al momento in cui il danno permanente ha avuto inizio (coincidente con il momento stesso del sinistro, o con quello della cessazione della invalidita temporanea) e questo e anche il momento al quale occorre riferirsi nello stabilire il reddito annuo del danneggiato, da moltiplicare per il coefficiente di capitalizzazione, relativo alla probabile ulteriore vita del soggetto. Tale regola, che e di facile applicazione quando si tratta di redditi che hanno carattere di continuita e di invariabilita, non esclude che in altri casi, pure assunto come momento indicativo del mancato guadagno del soggetto danneggiato quello nel quale la invalidita parziale permanente ha avuto inizio, debbasi pero, nel determinare l'entita del reddito, tenere conto di eventuali variazioni che, siccome collegate a normali vicende della vita del soggetto danneggiato e della sua attivita di lavoro, e giusto ritenere gia avvenute al momento della liquidazione, e delle quali si ha la ragionevole certezza (sia pure relativa) che in avvenire si sarebbero verificate se la persona non fosse stata danneggiata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)