Sez. 2, Sentenza n. 23128 del 15/03/2018 Cc. (dep. 23/05/2018) Rv. 272880 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | "Mafie storiche" - Presunzione di pericolosità - Buona condotta carceraria - Irrilevanza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche" (mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita), la presunzione semplice di pericolosità sociale confermata dall'esistenza di elementi indicatori della persistenza e attualità del vincolo, quali la rilevanza del tipo di contributo fornito all'associazione mafiosa e la condivisione del progetto antagonista e antistatuale dell'associazione mafiosa manifestatosi nella reiterata commissione di crimini violenti finalizzati agli scopi criminali dell'associazione, non può essere scalfita dalla buona condotta carceraria che non è indicativa della concreta cessazione dello stato di pericolosità e dell'esplicito recesso dal vincolo associativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)