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Sez. 2, Sentenza n. 23446 del 20/04/2017 Cc. (dep. 12/05/2017) Rv. 270319 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | "Mafie storiche" - Attualità della pericolosità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270319-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche" (mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita), non è necessaria una particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità sociale, non essendo la presunzione di sussistenza di siffatta pericolosità scalfita né dal tempo intercorso tra l'emersione degli indizi relativi all'affiliazione ed il momento di applicazione della misura, né dall'inattività criminale del preposto, atteso il carattere permanente dell'affiliazione, che può venir meno solo a seguito di un esplicito recesso o di un atto di chiara dissociazione, di cui tuttavia deve constare specifica prova. (In motivazione, la Corte ha osservato che, invece, il decorso del tempo acquisisce rilievo rispetto ad appartenenti a sodalizi mafiosi non caratterizzati dalla stabilità del vincolo, talché ne deriva in capo al giudice un preciso onere motivazionale circa la persistente attualità della pericolosità sociale degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)