Sez. 4, Sentenza n. 32700 del 20/04/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 234806 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 conv. in L. n. 356 del 1992 - ApplicabilitĂ in appello - LegittimitĂ - Fondamento.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Il sequestro funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992, dei beni appartenenti ai condannati per determinati delitti, può essere disposto anche dal giudice di appello, dopo la definizione del giudizio di primo grado, sempre che sussistano le condizioni prescritte dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)