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Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 02/07/1998 Cc. (dep. 12/09/1998) Rv. 211330 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Disposta in appello a integrazione di quella disposta in primo grado - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211330-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, è legittima la confisca di beni (nella specie titoli di credito) dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, disposta dal giudice di appello ad integrazione del provvedimento di primo grado, non essendo affermata, né nella legge processuale, né in principi costituzionali, la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, né potendo configurarsi violazione del divieto di "reformatio in peius" in caso di estensione della misura reale a beni che avevano già formato oggetto di sequestro cautelare d parte del primo giudice. (Nella specie si trattava di titoli cambiari che per mero disguido, consistito nell'omessa trasmissione da parte del custode giudiziario, non erano stati sottoposti alla cognizione del tribunale e la cui confisca la S.C. ha ritenuto doverosa in forza del vincolante meccanismo previsto dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 575 del 1965).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)