Sez. U, Sentenza n. 3498 del 11/11/1974 (Rv. 372014 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO PENALE - CARATTERE STRUMENTALE DELLA SOSPENSIONE - CESSAZIONE EX TUNC - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO PENALE - CARATTERE STRUMENTALE DELLA SOSPENSIONE - CESSAZIONE EX TUNC - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il provvedimento di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio adottato dal consiglio superiore della magistratura, in via cautelare a carico di un magistrato, pur se formalmente autonomo, soprattutto ai fini della sua impugnabilita, rispetto al procedimento penale ed a quello disciplinare e tuttavia necessariamente collegato a tali procedimenti ed ha carattere strumentale rispetto ad essi. Pertanto, nel caso in cui il potere disciplinare non possa, per qualsiasi ragione, essere piu esercitato, detto provvedimento viene meno con effetti ex tunc, con conseguente restitutio in integrum del magistrato che ne era stato colpito. (nella specie le Sezioni Unite, avanti a cui era stato impugnato il provvedimento di sospensione di un magistrato, poi collocato a riposo per limiti di eta, ha dichiarato cessata la materia del contendere cassando senza rinvio il provvedimento stesso).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)