Sez. U, Sentenza n. 975 del 05/02/1983 (Rv. 425744 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE SUPREMA - SOPRAVVENIENZA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO - CASSAZIONE SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO STESSO - OBBLIGATORIETÀ - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE SUPREMA - SOPRAVVENIENZA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO - CASSAZIONE SENZA RINVIO DEL PROVVEDIMENTO STESSO - OBBLIGATORIETÀ - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il collocamento a riposo del magistrato, sopravvenuto in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte suprema avverso provvedimento disciplinare a suo carico, ne impone la Cassazione senza rinvio, in considerazione del venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare, ed in via prevalente ed assorbente rispetto ad eventuali ragioni di nullità della pronuncia impugnata che implicherebbero un annullamento con rinvio, quale il vizio di Costituzione del giudice (nella specie, in relazione alla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 23 secondo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, nella parte in cui prevede che i posti del consiglio superiore della magistratura, riservati ai magistrati di Cassazione, possano essere ricoperti da magistrati che abbiano conseguito la nomina ma non esercitino le relative funzioni). Tale principio trova applicazione anche quando il suddetto ricorso venga proposto contro un provvedimento di sospensione cautelativa dalle funzioni e dallo stipendio, sì da comportare l'annullamento di detto atto con effetti "ex tunc" fin dal momento della sua emanazione. (V 4120/80, mass n 408021; (V 3498/74, mass n 372014).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 23 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 695 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)