Sez. L, Sentenza n. 6855 del 01/04/2005 (Rv. 581003 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Computabilità dei lavoratori a tempo parziale - Criteri - Condizione - Conclusione di contratto scritto.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
In forza della disposizione dell'art. 5, comma dodicesimo, D.L. 3 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984), i lavoratori a tempo parziale sono computati - al fine della qualificazione dell'azienda (nella specie, come artigiana o meno), oltre che al fine dell'accesso ai benefici di carattere finanziario e creditizio, nonchè dell'assoggettamento agli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio - nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate in azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale, a condizione che essi siano stati validamente assunti con contratto redatto in forma scritta, mentre, in caso contrario, sono computati come se fossero unità lavorative a tempo pieno.
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1994 num. 863
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)