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Sez. L, Sentenza n. 11750 del 19/10/1999 (Rv. 530700 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Computabilità dei lavoratori a tempo parziale - Criteri.
Stato
decisa il 1999-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530700-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

In forza della disposizione dell'art. 5, comma dodicesimo, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984), i lavoratori a tempo parziale sono computati - al fine della qualificazione dell'azienda (nella specie, come artigiana o meno), oltre che al fine dell'accesso ai benefici di carattere finanziario e creditizio, nonché dell'assoggettamento agli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio - nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate in azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1994 num. 863

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)