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Sez. 5, Sentenza n. 28016 del 27/02/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255649 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Morte del sequestrato - Sufficienza di un mero nesso di causalità - Esclusione - Coefficente psicologico - Necessità.
Stato
decisa il 2013-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255649-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

In tema di delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in ipotesi di morte del sequestrato non è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità materiale tra il sequestro e la morte dell'ostaggio, essendo necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico tale da rendere addebitabile all'agente, quanto meno per colpevole inerzia, l'evento morte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)