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Sez. L, Sentenza n. 12169 del 12/11/1992 (Rv. 479483 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione ed interessi - Decorrenza - Maturazione del credito - Rilevanza - Coincidenza con l'esigibilità del credito stesso - Credito nato prima del fatto costitutivo per effetto della retroattività del provvedimento relativo previsto dal contratto - Data del provvedimento - Momento determinante - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479483-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

La maturazione del credito di lavoro, dalla quale l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. stabilisce la decorrenza degli interessi e della rivalutazione, coincide - non essendo configurabile per i crediti non ancora scaduti il ritardo nell'adempimento presupposto dalla norma - con l'esigibilità del credito stesso, la quale, allorché un credito è da considerare nato in epoca anteriore al fatto costitutivo di esso, non può sussistere prima della sopravvenienza del fatto medesimo. (Nella specie, relativa ad ipotesi di destituzione del lavoratore - già sospeso in via cautelare - retroattivamente disposta dal datore di lavoro ai sensi della disciplina collettiva, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto che il diritto del lavoratore alla corresponsione delle spettanze di fine rapporto maturasse non alla data del provvedimento con cui era stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro ma alla data cui era stato fatto retroagire il provvedimento stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)