Sez. L, Sentenza n. 3209 del 26/03/1998 (Rv. 514003 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione del credito di lavoro - Funzione risarcitoria - Esclusione - Componente originaria del credito - Configurabilità - Conseguenze - Sospensione cautelare del lavoratore sottoposto a procedimento penale, disposta in base a clausola di contratto collettivo - Revoca della sospensione all'esito favorevole del procedimento penale - Emolumenti dovuti al lavoratore durante il periodo di sospensione - Diritto alla rivalutazione e agli interessi - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Nel credito di lavoro la rivalutazione non ha funzione risarcitoria ma costituisce, al pari degli interessi, componente del credito originario, entrando a far parte del patrimonio del lavoratore indipendentemente dall'effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto. Ne deriva, con riguardo all'ipotesi di sospensione cautelare adottata in forza di conforme previsione del contratto collettivo e successivamente revocata in conseguenza dell'esito favorevole per il lavoratore del procedimento penale a suo carico, che sulle retribuzioni maturate nel corso del periodo di sospensione sono dovuti gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dalle singole date di maturazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)