Sez. 3, Sentenza n. 6121 del 18/06/1999 (Rv. 527663 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Incidenza del comportamento volontario dell'uomo - Irrilevanza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO
Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)