Sez. 3, Sentenza n. 17471 del 09/08/2007 (Rv. 598952 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Incendio - Propagazione nel fondo del vicino - Responsabilità del proprietario del fondo ex art. 2051 cod. civ. - Rapporto di custodia - Origine dell'incendio - Irrilevanza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile, qualora non dimostri il caso fortuito, non essendo la responsabilità esclusa per la presenza di legna nel fosso di scolo del fondo dell'attrice e non rilevando che, in ipotesi, l'incendio avesse avuto inizio in un diverso fondo e abbia poi invaso il fondo del convenuto e, successivamente, quello dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)