Sez. 2, Sentenza n. 26254 del 30/10/2008 (Rv. 605566 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte attestata nel corso dell'udienza collegiale dopo la spedizione in decisione - Rilevanza ai fini dell'interruzione o della cessazione della materia del contendere - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Qualora, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado la morte della parte costituita, tale evento venga attestato dal procuratore nel corso dell'udienza collegiale, dopo che la causa è stata rimessa in decisione, il giudice non può tenere conto di tale fatto né ai fini dell'interruzione del processo né per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)