Sez. 2, Sentenza n. 144 del 10/01/2006 (Rv. 585910 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
La morte della parte costituita, verificatasi nel corso del giudizio, non determina automaticamente l'interruzione del processo, come causa estintiva del rapporto procuratorio ai sensi dell'art. 1722 n.4 cod. civ, essendo tale interruzione l'effetto di una fattispecie complessa costituita dalla verificazione del decesso e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione alle altre parti compiuta dal procuratore della parte deceduta; in mancanza di ciò, si verifica l'ultrattività del mandato al procuratore "ad litem", in virtù della deroga, di cui all'art. 300 cod. proc. civ. primo e secondo comma, alle norme che, sul piano sostanziale, disciplinano il rapporto procuratorio. Pertanto, il decesso della parte costituita, sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado e non denunciato dal procuratore, non priva quest'ultimo del potere di proporre validamente l'impugnazione per la parte deceduta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)