Sez. U, Sentenza n. 7038 del 20/12/1982 (Rv. 424706 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COMPLESSO DI FABBRICATI REALIZZATO DA UNA COOPERATIVA EDILIZIA - COSTITUZIONE DI UN UNICO CONDOMINIO - DOMANDA DI UN SINGOLO ASSEGNATARIO DIRETTA ALLA COSTITUZIONE DI PIÙ CONDOMINI SEPARATI - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COMPLESSO DI FABBRICATI REALIZZATO DA UNA COOPERATIVA EDILIZIA - COSTITUZIONE DI UN UNICO CONDOMINIO - DOMANDA DI UN SINGOLO ASSEGNATARIO DIRETTA ALLA COSTITUZIONE DI PIÙ CONDOMINI SEPARATI - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
In tema di edilizia economica e popolare, e con riguardo ad un complesso di fabbricati che sia stato realizzato da una cooperativa edilizia con il concorso (totale o parziale) dello stato, e per il quale l'autorità amministrativa di controllo abbia costituito un unico condominio, la domanda con la quale il singolo assegnatario insorga avverso le deliberazioni assembleari di detto unico condominio, e chieda la Costituzione di due o più condomini separati, rientra fra quelle devolute alla cognizione delle commissioni di vigilanza, a norma dell'art. 239 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, a condizione che non siano decorsi più di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale da parte di uno dei soci, ancorché diverso da quello istante, mentre, ove tale termine sia decorso, la domanda stessa spetta alla cognizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 204, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)