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Sez. U, Sentenza n. 9106 del 05/12/1987 (Rv. 456357 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COOPERATIVE A CONTRIBUTO STATALE - FORMAZIONE DEL CONDOMINIO - QUINQUENNIO SUCCESSIVO - CONTROVERSIE CONDOMINIALI - COGNIZIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - SCADENZA DEL QUINQUENNIO PRIMA DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456357-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COOPERATIVE A CONTRIBUTO STATALE - FORMAZIONE DEL CONDOMINIO - QUINQUENNIO SUCCESSIVO - CONTROVERSIE CONDOMINIALI - COGNIZIONE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - SCADENZA DEL QUINQUENNIO PRIMA DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*

Nelle cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli artt. 201 e segg. del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, la stipulazione del primo mutuo individuale, con l'acquisto da parte dell'assegnatario della proprietà dell'alloggio, segna il momento in cui l'edificio passa dal regime di proprietà indivisa, facente capo alla cooperativa, a quello di proprietà frazionata, con la formazione di condominio cui partecipa la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite in proprietà ai rispettivi assegnatari, e, al contempo, determina la devoluzione delle controversie condominiali alla cognizione delle apposite commissioni di vigilanza, per la durata di cinque anni, al termine dei quali subentra la giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, qualora il giudice ordinario sia adito con domanda di revisione delle tabelle millesimali, e, prima della decisione, sia già decorso l'indicato quinquennio, deve essere affermata la giurisdizione del giudice medesimo, a ciò non ostando il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui all'art. 5 cod. proc. civ., il quale vale a rendere insensibile a mutamenti sopravvenuti la Competenza giurisdizionale sussistente al momento della domanda, non ad escludere quella in origine carente, ma intervenuta prima della decisione. (V 7038/82, mass n 424706; (V 964/80, mass n 404402).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 204, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)