Sez. 2, Sentenza n. 1170 del 14/04/1972 (Rv. 357627 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO - NECESSITA.*
Il disposto dell'art 295 cod proc civ, sulla sospensione necessaria del processo, trova applicazione soltanto quando, in relazione alla questione che ha carattere pregiudiziale, o per legge o per volonta delle parti, e richiesto l'accertamento con efficacia di giudicato. (Conf 1586'48).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)