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Sez. 3, Sentenza n. 4425 del 10/07/1980 (Rv. 408302 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI UN GIUDICE DIVERSO.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408302-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI UN GIUDICE DIVERSO.*

Per potersi procedere alla sospensione ex art 295 cod proc civ e necessario che la questione pregiudiziale non sia stata sottoposta all'esame anche del giudice che dovrebbe procedere alla sospensione, poiche in tale ipotesi, essendo investito della questione, egli ha il potere di deciderla, a meno che non ricorra un caso di litispendenza o di continenza di cause. (V 3087/73, mass n 366838; (V 1170/72, mass n 357627).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)